Per la Cassazione è ammissibile la domanda di concordato in bianco non deliberata dall’organo amministrativo

Per la Cassazione è ammissibile la domanda di concordato in bianco non deliberata dall’organo amministrativo
25 Ottobre 2017: Per la Cassazione è ammissibile la domanda di concordato in bianco non deliberata dall’organo amministrativo 25 Ottobre 2017

La Corte di Cassazione interviene su una importante questione oggetto di contrasto sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, statuendo che “è ammissibile la domanda di concordato con riserve presentata senza il rispetto dell’art. 152 l. fall. e, in particolare, in mancanza della delibera degli amministratori. Tali formalità, secondo la Cassazione devono essere rispettate solo al tempo del completamento della domanda in bianco, mediante deposito della proposta e del piano” (Cass. Civ., sez. I, 04.09.2017, n. 20725).

Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, una società a responsabilità limitata presentò domanda di concordato con riserva che non era stata deliberata dall’amministratore unico.

Il Tribunale però dichiarò la procedura inammissibile “per mancato rispetto dell’art. 152 l. fall., in quanto la domanda è proposta senza la deliberazione dell’organo amministrativo”.

L’art. 152 l. fall. prevede infatti che “la proposta e le condizioni di concordato, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, sono proposte dagli amministratori, con deliberazione risultante da verbale notarile ed iscritta nel registro delle imprese”.

Inevitabile quindi il fallimento della società.

Contro la sentenza di fallimento, la società propose reclamo alla Corte d’Appello, successivamente rigettato.

Secondo le decisioni dei giudici di merito è necessario che, anche per il concordato in bianco, “siano osservate le formalità di cui all’art. 152 l. fall. già al momento della presentazione della domanda”.

La società propose quindi ricorso per Cassazione, ottenendone l’accoglimento.

Poiché essa aveva proposto un concordato ‘con riserva’, per la Corte di Cassazione, era sufficiente che la domanda di concordato fosse stata sottoscritta dal difensore munito di procura, mentre “le formalità prescritte dall’art. 152 l.fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta”.

La decisione della Corte di Cassazione ha così applicato il principio di diritto enunciato in un proprio recente precedente, secondo il quale “l’art. 161, comma 6, l.fall.” (domanda di concordato con riserva) “permette al debitore di scindere il momento della presentazione della domanda di concordato da quello della presentazione della proposta e del deposito del piano” (Cass. Civ., sez. I, 12.01.2017, n. 2017)

Proprio il tenore letterale di tale disposizione porta a ritenere che solo la “proposta e le condizioni del piano debbano essere deliberate dagli amministratori” e non già la domanda.

Per la Cassazione, quindi, la domanda di concordato preventivo con riserva è ammissibile pur in assenza della deliberazione dell’organo amministrativo, salvo che questo poi deliberi la proposta e le condizioni di piano.

   

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